le parti potranno nominare i propri consulenti fino a quando il c.t.u. non abbia iniziato le operazioni peritali; essi si limiteranno a coadiuvare la parte redigendo - presumibilmente con maggiore competenza tecnica della stessa o del suo difensore - una relazione scritta.
Diritti del Consulente Tecnico di Parte
·Il CTP può intervenire alle operazioni peritali del consulente nominato dal giudice CTU;
·Il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice;
·Il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice;
·Il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.